Statuto dell'Associazione Culturale Vincenzo De Luca - APS, Latronico

DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata: Associazione Culturale Vincenzo De Luca – APS la quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del RUNTS, l’acronimo “APS o l’indicazione di “Associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L’associazione, quindi, potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o di Ente del Terzo Settore ovvero l’acronimo di APS solo dopo l’avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.
Essa ha durata illimitata
L’associazione ha sede legale in Vico Settembrini, 2 nel comune di Latronico.
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune di non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L’ASSOCIAZIONE POTRÀ ISTITUIRE SEZIONI O SEDI SECONDARIE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

EFFICACIA DELLO STATUTO
Gli associati all’associazione sono tenuti all’osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- Valorizzare il territorio e le pratiche artistiche, sia coinvolgendo il contesto urbano della zona in cui l’Associazione opera, sia ponendo l’attenzione all’arte come elemento di costruzione di nuove forme di socialità e di nuove soggettività, potenziate dai valori universalmente riconosciuti all’espressione artistica;
- Valorizzare le produzioni artistiche nei territori attraverso la promozione di attività quali, mostre, residenze artistiche, spettacoli, rassegne, festival, convegni, corsi, seminari, visite guidate.
- promozione di percorsi formativi quali laboratori, seminari, corsi di formazione, convegni, viaggi, assegni e borse di studio rivolte a giovani artisti, con una particolare attenzione ai giovani del territorio del Comune di Latronico e della Regione Basilicata.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:
- la costruzione di un museo diffuso all’aperto, in cui diverse opere permanenti dialogano con il paesaggio e lo spazio urbano con progettualità condivise e partecipate dalla comunità;
- la relazione e coinvolgimento non strumentale delle persone che vivono sul territorio, sulla storia e la memoria della comunità;
- la valorizzazione e diffusione dei prodotti realizzati dalle persone attraverso valutazioni, esposizioni, presentazioni, cataloghi, e pubblicazioni dedicate;
- la vendita dei prodotti di arte visiva donati ai fini dell’incremento del patrimonio finanziario destinato alle finalità statutarie;
- la promozione della residenza d’artista intesa come luogo centrale per la ricerca e la produzione di pratiche artistiche contemporanee a favore del contesto in cui operano;
- attivazione di laboratori di ascolto e di sperimentazione sonora;
- collaborazione, in un’ottica di rete, gruppi, associazioni, istituzioni culturali che operano nella promozione dell’arte contemporanea.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata

AMMISSIONE
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi così come puntualmente indicati all’art. 5, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. I requisiti di ammissione dei nuovi soci sono i seguenti:
essere cittadino italiano o straniero regolarmente residente sul territorio nazionale
avere un’età minima di anni 14
non aver assunto assunto nei confronti dell'associazione posizioni diffamatorie individuali o all'interno di gruppi,
avere avuto una condotta "pubblica" in linea con i valori e le finalità che caratterizzano l'associazione stessa;
Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e/o tutelare sugli stessi.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell’aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitorialità e/o tutelare, che risponde verso l’Associazione per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’associato volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
L’associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all’interessato entro i successivi dieci giorni.
Costituiscono gravi motivi di esclusione:
le violazioni degli obblighi del socio,
le contravvenzioni a disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione
i danni economici e patrimoniali all’associazione, che abbia esposto a rischi di inutile contenzioso l’associazione, che abbia arrecato danni all’immagine e al buon nome dell’ente.
L’interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l’assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato in contradditorio. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione. Fino alla deliberazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
L’eventuale mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.

GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L’ASSEMBLEA
L’assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L’eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l’esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggiornaza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle eventuali opposizioni promosse in merito alle delibere Consiglio Direttivo di cui al precedente art.10;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell’ente rientra tra le modifiche statutarie.
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da numerominimo di tre a un numero massimo di nove sempre in numero dispari di membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
- disciplina l’ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE
Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO
Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
L’assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – in luogo dell’Organo di Controllo di cui al comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

LIBRI SOCIALI
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I BENI
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

BILANCIO
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS ee delle relative norme di attuazione.
Il bilanciodeve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

BILANCIO SOCIALE
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

PERSONALE RETRIBUITO
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ASSICURAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

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